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Personale di riferimento Commercio
- Direzione Generale - Distributori di carburante
- Ufficio delibere - Vendita straordinaria e vendita sotto costo
- Protocollo - Forme speciali di vendita “Spacci interni”
- Albo pretorio - Giochi leciti e videogiochi
- Statuto - Pubblici esercizi
- Edilizia residenziale pubblica - Produttori agricoli
- Contributi per l’affitto - Barbieri parrucchieri estetista
- Cave - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
- Contratti - Autorizzazioni Sanitarie
- Informatizzazione - Libretti Sanitari
- Centralino - Licenza di pesca
- Gemellaggi - Licenza di caccia
- Autorizzazione per vendita funghi
- Autorizzazione rivendita di giornali
- Autorizzazioni agriturismi
- Autorizzazioni soggiorno minori
- Autorizzazioni farmacie
- denuncia produzioni e giacenze vinicole
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"TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"
"Trasparenza, valutazione e merito"
Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale) 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito». 3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Data di creazione: 09/06/2010
Data di modifica: 28/08/2010
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