Per l'anno 2010 l'amministrazione comunale ha deliberato, con propria delibera G.C. n. 61 del 19/04/2010 le aliquote I.C.I.:
6,95 per mille l'aliquota ordinaria;
5,95 per mille per l'abitazione principale degli iscritti A.I.R.E.;
detrazione per abitazione principale degli iscritti A.I.R.E. € 110,00.
Col Decreto Legge 93/08 il governo ha disposto l'esclusione dall'I.C.I. per l'abitazione principale già dalla rata di acconto 2008.
La risoluzione 12 del Ministero delle Entrate chiarisce cosa debba intendersi per abitazione principale.
Per quanto riguarda il Comune di Borgo Val di Taro l'esenzione spetta per l'abitazione principale, e le abitazioni assimilate per regolamento a quella principale, ed a una sola pertinenza della stessa.
Sono assimilati all'abitazione principale (e pertanto esenti):
- gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, assegnate a soci che li adibiscono ad abitazione principale;
- la casa coniugale di separato o divorziato in capo al coniuge non assegnatario che non possieda abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l'ex casa coniugale;
- l'immobile di anziani o disabili che risiedono in case di cura a patto che lo stesso non risulti locato.
Non sono assimilati:
- l'abitazione assegnata ad uso gratuito a parenti e affini;
- l'abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero non locata (a quest'ultima spetta comunque la detrazione di € 110,00)
Per l'anno 2010 è stata mantenuta l'aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art.2, comma 3, della L.431/1998-
Per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione a pena di decadenza del beneficio.
I versamenti I.C.I. devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
Acconto: 16/06/2010
Saldo: 16/12/2010
e possono essere effettuati nelle seguenti modalità:
- al concessionario per la riscossione competente per territorio sul c.c.p. 88656533 intestato "Equitalia Emilia NordS.p.A.-BORGO VAL DI TARO-PR-I.C.I.";
- all'Agenzia delle Entrate mezzo modello di versamento F24 compilando il quadro "ICI e altri tributi locali" con le seguenti indicazioni:
- codice ente: B042;
- apponendo una croce nelle rispettive caselle se trattasi di un versamento effettuato per ravvedimento operoso; se acconto (rata di giugno); se saldo (rata di dicembre); sia acconto e saldo se il versamento di giugno riguarda l'importo totale dovuto per l'anno;
- indicare il numero di immobili per i quali si versa l'ICI;
- indicare il codice tributo (3901 per ICI per abitazione principale A.I.R.E.; 3903 per aree fabbricabili e 3904 per altri fabbricati);
- indicare anno di riferimento (es. 2010);
- indicare importo ICI da versare nella casella "importi a debito dovuti".
La dichiarazione I.C.I., obbligatoria nel caso fossero intervenute nell'anno 2009 variazioni di diritti reali su immobili che comportino l'applicazione o dis-applicazione di aliquota agevolata e/o detrazione, deve essere presentata, redatta su modello ministeriale, all'Ufficio Tributi entro la scadenza di presentazione della denuncia dei redditi. La dichiarazione può essere altresì presentata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.
La versione allegata del Regolamento Comunale dell'I.C.I., previsto dal D.Lgs. 446/97 e approvato il 04/04/1999, è la più recente ed aggiornata.
Sul sito del Ministero dell'Economia si possono trovare le aliquote vigenti di tutti i comuni italiani a titolo informativo (l'efficacia delle stesse, a differenza delle aliquote comunali addizionali all'IRPEF, non è vincolata alla loro pubblicazione sul predetto sito).